BANCA CONDANNATA A RISARCIRE GLI OBBLIGAZIONISTI DEI TITOLI ARGENTINI PER € 123.000!

Il Tribunale civile di Bari, con sentenza n. 58/2016 emessa in data 8 gennaio 2016, ha interamente accolto una domanda risarcitoria incardinata dai 3 eredi di un piccolo commerciante di Castellana Grotte (Bari) il quale nel 1999 aveva investito e poi perso circa € 123.000 nei famigerati bond argentini.

La sentenza si segnala, in particolar modo, per avere accolto la tesi dello studio legale Angiuli  sul diritto degli obbligazionisti ad essere risarciti per l’intera somma investita e, dunque, a trattenere anche gli importi medio tempore incamerati a titolo di cedole sugli interessi pagati dal governo argentino prima di dichiarare il noto default nel dicembre del 2001.
Tale presa di posizione del Tribunale pugliese non è affatto scontata, in quanto nella maggior parte delle sentenze in tema di “risparmio tradito” i giudici solitamente detraggono dall’ammontare del danno (corrispondente al capitale investito nei titoli) tutti gli importi percepiti dal risparmiatore a titolo di interessi prima che l’ente emittente abbia dichiarato il proprio stato di dissesto, in applicazione del noto principio della cd. compensatio lucri cum damno.

Da questo punto di vista, il Tribunale di Bari (nella persona del Presidente della IV^ sez. civile, dott. Rana) accogliendo le tesi difensive dello studio legale Angiuli, ha chiarito che gli interessi incamerati dal risparmiatore non devono essere scomputati dall’ammontare del danno risarcibile, in quanto si tratta di frutti civili percepiti dal possessore di buona fede, ai sensi dell’art. 1148 cod. civ.

In Italia ci sono numerosi possessori di obbligazioni argentine che ancora non se la sono sentita di fare causa alle banche: in realtà, promuovere un giudizio contro l’istituto bancario che a suo tempo ha venduto i titoli costituisce l’unica soluzione per provare a recuperare l’intero capitale investito nelle obbligazioni argentine, visto che il governo della nazione sudamericana finora si è impegnato a ripianare solamente una parte della perdita su basi forfetarie.

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