Il Tribunale Civile di Bari, con sentenza n. 36/2017 depositata in data 11.1.2017, nella persona del giudice monocratico dott. Rana, ha accolto una opposizione a decreto ingiuntivo proposta da un imprenditore pugliese che si era visto destinatario, con modalità tempistiche repentine, della improvvisa revoca del “fido” e della contestuale segnalazione del suo nominativo presso la centrale rischi di Banca d’Italia, in posizione di sofferenza.
Il Tribunale di Bari, con la sentenza in rassegna, ha censurato quella diffusa prassi degli istituti bancari di segnalare immediatamente alla centrale informativa di Banca d’Italia i nominativi di quei clienti che non riescono a coprire in tempi rapidi una loro esposizione debitoria derivante da scoperto di conto corrente.
Una segnalazione intempestiva presso la centrale rischi di Banca d’Italia è di per sè in grado di procurare un gravissimo nocumento ad un imprenditore, a causa dei contraccolpi sul piano della sua reputazione ed affidabilità che generalmente ne derivano nel circuito del credito.
Secondo il giudice pugliese, prima di segnalare il nominativo di un cliente a sofferenza, una banca è sempre tenuta ad effettuare una verifica sull’intera sua esposizione debitoria, inclusa l’emissione di decreti ingiuntivi contro lo stesso cliente ed è inoltre obbligata ad accertare l’effettiva consistenza patrimoniale del cliente in relazione all’ammontare del debito, la circostanza se si tratti di debitore monoaffidato o pluriaffidato, l’eventuale esistenza di iniziative giudiziarie da parte di terzi creditori, oltre alla capacità reddituale del cliente.
Al termine del giudizio in questione, il cliente della Deutsche Bank, associato ad ADUSBEF ed assistito dall’avv. Giuseppe Angiuli, è riuscito ad ottenere il quasi totale azzeramento dell’ultimo saldo negativo del conto corrente e dunque il decreto ingiuntivo, già emesso su richiesta dell’istituto creditizio, è stato revocato.
Al contempo, essendo stata accertata l’insussistenza dei presupposti per la segnalazione a sofferenza del suo nominativo in centrale rischi di Banca d’Italia, la banca è stata condannata a pagare al correntista un risarcimento del danno computato su basi forfetarie, pari a € 10.000.
Leggi la sentenza in formato integrale