IL DIRITTO ALLA CONSEGNA DEI DOCUMENTI BANCARI E’ INTANGIBILE

Con la sentenza in commento, il Tribunale Civile di Bari ha ribadito l’intangibilità del diritto di ogni cliente di una banca ad ottenere in qualsiasi momento  la consegna – entro 90 giorni dalla sua richiesta – della documentazione cartacea firmata all’atto di avviare un rapporto contrattuale con l’istituto, come sancito dall’art. 119, quarto comma, del Testo Unico Bancario (d. lgs. n. 385 del 1993).
Tale diritto è azionabile con riguardo a tutta la documentazione inerente singole operazioni poste in essere dal cliente negli ultimi dieci anni antecedenti alla richiesta.

Nel caso in questione, il cliente di una società finanziaria, avendo smarrito la documentazione attinente ad un contratto di finanziamento chirografario con cessione del quinto stipendiale e non avendo ottenuto riscontri alle sue molteplici sollecitazioni formulate in via bonaria, ha pensato bene di richiedere un decreto ingiuntivo per consegna di cosa mobile determinata.

A quel punto, la società finanziaria ha proposto un’opposizione al decreto ingiuntivo formulando una domanda riconvenzionale finalizzata ad ottenere in quella stessa sede la condanna dell’opposto al pagamento dell’intera parte residua del suo debito.

Sul punto, il Tribunale di Bari ha dichiarato l’inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dalla banca, ritenendola non connessa ex art. 36 c.p.c. al medesimo titolo dedotto in giudizio dal cliente della società finanziaria.

Pertanto, stando a tale orientamento, se il cliente di una banca ottiene un decreto ingiuntivo per farsi consegnare i documenti di un contratto di finanziamento, l’istituto non può approfittarne per “regolare i conti” col suo cliente/debitore in quel medesimo giudizio.

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