Con sentenza n. 5453/2018, pubblicata il 31 dicembre 2018, il Tribunale Civile di Bari ha dichiarato la nullità di una operazione in derivati finanziari interest ratw swap di tipo collar che vedeva vincolato il Comune pugliese di Turi.
Nella fattispecie, il giudice monocratico della IV^ sez. civile, dott.ssa Rosanna Angarano, ha ravvisato gli estremi per pronunciare una nullità di tipo formale, stante la riscontrata carenza di sottoscrizione da parte di un legale rappresentante dell’ente locale in calce al contratto quadro previsto dall’art. 23, d. lgs. n. 58 del 1998 (TUF).
La banca ha provato a difendersi sostenendo la tesi per cui la regolare conclusione del contratto-quadro avrebbe potuto comunque desumersi dalla presenza di una determina a firma del dirigente dell’ente locale, tramite cui la Pubblica Amministrazione si era a suo tempo impegnata a sottoscrivere operazioni di finanza derivata.
Sul punto, il Tribunale di Bari ha osservato che, per tutti i contratti stipulati da enti pubblici, affinchè sia ritenuto valido il vincolo assunto dalla parte pubblica, risulta in ogni caso indispensabile che la volontà negoziale della P.A. si esprima all’interno di una cornice contrattuale organica e che inoltre il contratto rechi la contestuale firma di ambo le parti contraenti, assumendo gli atti di determina dirigenziale e le delibere degli organi collegiali dell’ente locale una valenza meramente interna al processo di formazione della P.A.
Il Comune di Turi risultava impegnato dal 2005 in una operazione in derivati interest rate swap di tipo collar , che erano stati offerti all’ente col dichiarato fine di coprirlo dal rischio di un possibile eccessivo rialzo dei tassi d’interesse.
Nella realtà dei fatti, l’ente aveva però finito per subire delle perdite economiche pesanti, visto il lungo periodo di ribasso dei tassi, uno scenario che aveva reso controproducente la scommessa contratta coi derivati.
In conseguenza della dichiarata nullità del contratto quadro ex art. 23, d. lgs. n. 58 del 1998, il Tribunale di Bari ha esteso gli effetti di tale invalidità formale alla connessa acquisizione del prodotto interest rate swap e, stante il venire meno della causa giustificativa delle attribuzioni patrimoniali avvenute in esecuzione del negozio nullo, ha conseguentemente applicato la disciplina dell’indebito oggettivo, di cui agli artt. 2033 e segg. c.c.
Pertanto, a conclusione della causa, il Comune di Turi, assistito dallo studio legale Angiuli, ha ottenuto la condanna dell’istituto Intesa-Sanpaolo a restituire alla collettività tutte le perdite addebitate in costanza del rapporto contrattuale, per una complessiva somma di poco superiore agli ottocentomila euro, maggiorata degli interessi legali.
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