IL CONVIVENTE DEL DEBITORE ESECUTATO NON PUO’ PROVARE CON TESTIMONI LA SUA PROPRIETA’ SUI BENI PIGNORATI

Il Tribunale Civile di Taranto ha confermato il noto principio per il quale, in presenza di pignoramento di beni mobili, arredi e suppellettili casalinghi, un parente convivente del debitore esecutato non può dimostrare per mezzo di testimoni la sua proprietà sugli stessi beni.
Pertanto, in mancanza di una prova documentale che dimostri la proprietà dei beni mobili pignorati in capo al convivente-opponente di terzo, l’opposizione di terzo deve essere respinta e il creditore esecutante potrà agevolmente soddisfarsi sul ricavato della vendita dei beni staggiti nella casa del debitore.

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