Il Tribunale Penale di Roma assolve un attivista politico che aveva violentemente polemizzato con un membro del Parlamento italiano.
Commento a cura dell’avv. Chiara Conte
In via generale, la polemica politica sobillata attraverso la diffusione di messaggi sui social network dal carattere minatorio o diffamatorio può spesso risultare astrattamente idonea ad integrare i presupposti di una condotta penalmente rilevante.
A tal riguardo, il Tribunale Penale di Roma, con sentenza n. 8891/2017, ha chiarito i possibili risvolti penalistici dell’utilizzo dei social network quali luoghi di svolgimento del dibattito politico e di polemica tra le parti, contribuendo a delineare i confini entro i quali tali condotte possano essere perseguibili penalmente.
Il caso in rassegna ha preso vita dall’iniziativa di un giovane attivista riconducibile all’area politica della cosiddetta “sinistra antagonista” il quale, commentando un messaggio pubblico apparso sulla bacheca Facebook di un parlamentare, aveva commentato con parole dal seguente tenore: ”Se ci fosse una rivoluzione queste carogne sarebbero i primi da impiccare per i piedi“.
Il parlamentare, ritenendo minatorio tale messaggio, oltre che lesivo del suo onore, sporgeva dinanzi al Procuratore della Repubblica del Tribunale di Roma formale denuncia–querela nei confronti dell’attivista politico affinché venisse accertata la responsabilità penale dello stesso in ordine ai reati di diffamazione aggravata, calunnia e minaccia grave.
All’esito delle indagini svolte, la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma – “Gruppo Specializzato Terrorismo e Reati contro la Personalità dello Stato, la Sicurezza e l’Ordine Pubblico” emetteva decreto di citazione diretta a giudizio con il quale l’imputato veniva chiamato a rispondere dei reati di cui agli artt. 612, comma 2 e 61 n. 10 c.p. per aver minacciato gravemente di morte l’Onorevole membro della Camera dei Deputati con la contestata circostanza aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di un soggetto incaricato di un pubblico servizio.
A conclusione del giudizio di primo grado, il Tribunale Penale di Roma, alla stregua di quanto emerso dall’istruttoria dibattimentale esperita, ha assolto l’imputato (assistito dallo studio legale Angiuli) dal capo di imputazione di minaccia grave ritenendo in particolare insussistente l’elemento aggravante inizialmente contestatogli, scaturente dai toni sopra le righe adoperati dall’attivista politico.
Nello specifico, dalla lettura delle motivazioni depositate unitamente alla sentenza in rassegna, si evince che il Tribunale capitolino sia approdato alla decisione di prosciogliere l’attivista politico protagonista del “vivace” scambio di idee su Facebook dopo avere dato atto che il tenore paradossale delle frasi contestate all’imputato era tale da ricondursi ad un contesto di accesa e vivace polemica politica, molto spesso condita da toni poco moderati e che, nella fattispecie, le espressioni utilizzate dal giovane militante dell’area della “sinistra antagonista” erano scevre dal reale intento di incutere timore al suo interlocutore, non essendo suscettibili di produrre quel “grave turbamento psichico” che, secondo la Suprema Corte di legittimità, l’atto intimidatorio deve in ogni caso determinare “avuto riguardo alle personalità dei soggetti (attivo e passivo) del reato” (cfr. Cass. pen., Sez. V, sent. 29 maggio 2015, n. 44382).
La pronuncia in commento, dunque, ha fatto buon governo del principio di diritto in forza del quale la gravità della minaccia proferita in un contesto di polemica politica va accertata nella prospettiva di verificare se, e in quale grado, essa abbia generato un reale timore o turbamento emotivo nella persona offesa avuto riguardo alla concreta condotta posta in essere dall’imputato e, in particolare, al tenore delle espressioni utilizzate, al contesto nel quale esse si collocano e alla loro effettiva valenza lesiva.